Cassazione civile, sez. unite, 16 luglio 2012, n. 12103
La misura cautelare del sequestro perde efficacia per effetto della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito senza che sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile. La sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio va assunto a presupposto dei provvedimenti ripristinatori dello status quo anteriore al sequestro previsti dall’art. 669 novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Cassazione civile, sez. unite, 16 luglio 2012, n. 12103