“Per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, non è sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone, ma è necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento di realizzazione della violenza o minaccia”.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono in tal modo il contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali relativo ad una differente interpretazione della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite nel reato di estorsione. Il secondo comma dell’art. 629 c.p. stabilisce infatti un aumento di pena nel caso in cui il reato di estorsione venga commesso in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui al terzo comma dell’art. 628, tra cui, per quel che interessa in questa sede, è prevista l’aggravante delle più persone riunite.
L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario ritiene che l’aggravante in esame sussista quando il soggetto passivo abbia avuto la “sensazione” o la “percezione” o la “conoscenza” che l’azione minatoria provenga da parte di più persone, senza che sia necessaria la simultanea presenza delle stesse, poiché tale fatto, di per sé, sarebbe in grado di esercitare un maggiore effetto intimidatorio sulla vittima.
In base a tale interpretazione non sarebbe necessario che la violenza e la minaccia siano materialmente commesse da tutti i compartecipi presenti, in quanto l’aggravante sarebbe ravvisabile anche nel caso in cui le minacce siano espresse non contestualmente, ma in tempi e luoghi diversi, da più persone, ovvero da una sola persona anche per conto di altra o di altre, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Secondo altro orientamento, avallato dalla pronuncia in commento, l’aggravante delle più persone riunite può invece ritenersi integrata solo nel caso in cui almeno due persone siano simultaneamente presenti nel luogo e nel momento in cui si realizza l’azione di violenza o minaccia, poiché solo la simultanea presenza di più malviventi accrescerebbe l’incidenza della violenza o minaccia sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.
Di conseguenza l’aggravante non sarebbe ravvisabile allorquando il reato sia commesso mediante minacce formulate da singole persone in momenti successivi ovvero nel caso di interventi successivi di ciascuno dei correi, ovvero in caso di minaccia esercitata per mezzo di uno scritto o per telefono.
Il legislatore ha perciò voluto prevedere sostanzialmente una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato, “perché la fattispecie circostanziale contiene l’elemento specializzante della riunione riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva”.
Tale interpretazione appare perciò come l’unica in grado di distinguere l’ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione da quella aggravata delle “più persone riunite” nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia.
Cassazione penale, sez. unite, 5 giugno 2012, n. 21837