Cassazione penale, sez. II, 17 dicembre 2012, n. 48733
«Integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto».
L’esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo – quali indubbiamente sono il concreto esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative – non presentano, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l’astratta configurabilità del delitto di estorsione:
Tuttavia, se l’esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l’iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest’ultima, poiché non trova alcuna giuridica giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare.
In questo senso si è già espressa questa Corte, avendo statuito che «in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto – come reservizio di un’azione giudiziaria o esecutiva – può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l’elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato».
Cassazione penale, sez. II, 17 dicembre 2012, n. 48733