La sopravvenuta diminuzione del reddito della ex-moglie, che sceglie di andare in pensione o di dimettersi, assume rilievo ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento originariamente negato o non richiesto.
Con sentenza n. 5378/2006 la S.C. ha già affrontato il problema della revisione delle disposizioni sull’assegno di divorzio per giustificati motivi (ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970) in relazione al peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato nell’ipotesi in cui esse siano conseguenza di una sua libera scelta riguardo all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa (quali, ad esempio, quella di dismettere la precedente attività professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante, ovvero quella di limitare l’entità del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a tempo pieno, ovvero, ancora, quella, più radicale, di cessare la stessa attività professionale).
Allineandosi all’orientamento delineato, la Cassazione, relativamente al caso di specie che vede le posizioni invertite per cui è il beneficiario dell’assegno ad andare incontro ad una diminuzione del reddito a seguito della decisone di cessare l’attività lavorativa, raggiunta l’età pensionabile, ribadisce come non possa essere aprioristicamente esclusa l’incidenza dell’evento dedotto in ragione del fatto che il decremento consegua ad una libera scelta dell’ex coniuge.
Ha errato dunque la Corte territoriale ritenendo che lo stato di pensionata, che è alla base del deterioramento del reddito della ex consorte, non possa essere valutato quale “giustificato motivo”, attesane la volontarietà da parte della stessa, che si è in tal modo posta per propria scelta nella situazione costituente il fatto nuovo, senza considerare le specifiche circostanze di diritto e di fatto (quali, ad esempio, i dettami della legislazione dell’epoca e la posizione personale del soggetto interessato) che hanno accompagnato il pensionamento.
Al contrario la mera “volontarietà” di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di “dimissioni” o, più in generale, di richiesta di “collocamento a riposo”, non può di per sè sola escludere l’eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dell’istante sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell’assegno originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.
Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041