La titolarità, in capo alla Regione, di funzioni legislative ed amministrative relative all’utilizzazione di determinati beni demaniali o patrimoniali indisponibili non può incidere sulle facoltà che sugli stessi beni sono riservate allo Stato in quanto proprietario, atteso che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.
In particolare, con specifico riferimento al demanio marittimo, la competenza della Regione in materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario; queste, infatti, precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’Ente secondo i principi dell’ordinamento civile.
Con la sentenza in esame viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1 della Legge della Regione Molise 5.5.2006 n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), nella parte in cui dispone che: “le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell’undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara”, nonché della successiva norma di interpretazione di cui all’art. 12 comma 6, della Legge della Regione Molise 27.9.2006 n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), la quale espressamente prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione”.
A giudizio della Corte Costituzionale, tali norme violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117 Cost. comma secondo, lettera l), individuando le aree demaniali del litorale di Termoli in deroga a quanto previsto dagli artt. 822 cod. civ. e 20 (recte 28) cod. nav., che individuano invece come beni appartenenti al demanio marittimo la “spiaggia” ed il “lido del mare”.