[…] «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte, nell’ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge in favore dell’altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione (di per sé estranea ad un contesto caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quelle di un atto di vendita (non fosse altro che per l’assenza di un prezzo corrisposto), e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell’onerosità o della gratuità a seconda che l’attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l’altro coniuge del compimento di una serie di atti a contenuto patrimoniale, anche solo riflesso, da questi posti in essere nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. nn. 5476/2006, n. 5741/04). Spetta dunque al giudice del merito, investito della domanda di inefficacia dell’atto dispositivo svolta da un terzo creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c. (o, come nella specie, dal fallimento del coniuge disponente, ai sensi dell’art. 64 l. fall. ), di accertare, in concreto, se l’attribuzione del cespite debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. Ebbene, la Corte territoriale ha compiutamente illustrato le ragioni che l’hanno indotta a concludere per la gratuità dell’atto: ha infatti rilevato che il fallito già si era obbligato a corrispondere alla moglie, non affidataria di figli minori o privi incolpevolmente di reddito, un assegno di mantenimento di L. 2.500.000 mensili e che, poiché la misura di detto assegno era congrua (ovvero idonea ad assicurare tendenzialmente ad A. un tenore di vita equivalente a quello goduto in costanza di convivenza), l’attribuzione patrimoniale dedotta in causa, avente ad oggetto l’unico immobile di proprietà del R., divenuto in seguito ad essa totalmente impossidente, non poteva ritenersi volta ad adempiere ad un obbligo giuridico nascente dalla separazione e risultava priva di qualsivoglia contropartita economica».
Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2013, n. 8678