Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l’iniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero, affinchè il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore, sicchè è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare desistere all’istanza presentata.
Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537