Cassazione penale, sez. V, 4 maggio 2017, n. 28746
Anche il fallito o l’amministratore della società dichiarata fallita (e non solo il curatore fallimentare) può proporre querela in caso di furto di beni della massa fallimentare
Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, legittimato alla proposizione della querela è non solo il curatore, ma anche anche l’amministratore della società.
Il fallito, sebbene sia privato, col fallimento, della amministrazione e disponibilità dei beni, ne rimane comunque proprietario e possessore.
Secondo quanto insegna la giurisprudenza civile la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione “ope legis” delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo.
Cassazione penale, sez. V, 4 maggio 2017, n. 28746