Come noto il negozio concluso dal cosiddetto “falsus procurator” ovvero da un soggetto privo del potere di rappresentanza (pur non essendo di per sé nullo o annullabile) resta inefficace nei confronto del soggetto in nome e per conto del quale è stato concluso finché non intervenga la sua ratifica, ovvero una manifestazione di volontà da parte del “dominus” rivolta all’altro soggetto del medesimo negozio giuridico che esige la stessa forma richiesta per quest’ultimo.
Pur tuttavia nel caso di contratti per cui sia richiesta la forma scritta “ad probationem”, la ratifica non richiede necessariamente tale forma ma può validamente avvenire anche per fatti concludenti, purché risultanti da atti scritti.
Così, come nel caso di specie riguardante una transazione, la sottoscrizione delle ricevute di accettazione senza riserve in ordine al titolo ed al quantum della somma corrisposta in esecuzione della transazione stessa è stata ritenuta equivalente a ratifica espressa e per iscritto.