La Corte costituzionale, nella Camera di Consiglio del 9 aprile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3; 9, commi 1 e 3 ed art. 12, comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
Si tratta di una tecnica di fecondazione eseguita mediante l’utilizzo di materiale genetico proveniente da un terzo donatore potendo essere necessario, in caso di infertilità di uno dei due partner, ricorrere a spermatozoi o ad ovociti di un terzo soggetto per la creazione dell’embrione, pratica fino ad oggi vietata in Italia.
La Consulta ha accolto le motivazione dei ricorrenti ritenendo tale divieto incostituzionale per violazione artt. 2,3,13,32 Cost. in linea con quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nel 2009 secondo la quale vi era violazione degli artt 8 (liberta scelte vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU.
In particolare la Corte ha ritenuto che, alla luce del dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla procreazione medicalmente assistita (cd. PMA) di tipo eterologo, introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis.
Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole “in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”, e dell’art. 12, comma 1, di detta legge.
Si riporta un estratto del testo degli articoli interessati dalla pronuncia, con evidenza dei commi dichiarati incostituzionali:
Art. 4 (Accesso alle tecniche)
Comma 3
“È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”.
Art.9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre).
Comma 1
“Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice”.
[…]
Comma 3
“In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi”.
Art. 12 (Divieti generali e sanzioni)
Comma 1
“Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”