In caso di danni cagionati ad uno spettatore dai fuochi pirotecnici organizzati in occasione della festa del Santo patrono ne risponde il sindaco ai sensi degli artt. 57 TULPS e 54 d.lgs. n. 267/2000.
L’art. 54 del TULPS prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende, tra l’altro “alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico”. Pertanto, l’attività del Sindaco quale ufficiale di Governo riguarda anche quella finalizzata alla vigilanza sulla sicurezza e l’ordine pubblico. Sotto altro profilo il rilascio dell’autorizzazione da parte del Sindaco comporta l’assunzione in capo allo stesso, ma sempre nella qualità di ufficiale di Governo, di tutti gli obblighi in materia di sicurezza oggetto della circolare ministeriale dell’11 gennaio 2001.
Come già affermato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 2726 del 1991, i sensi dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, per l’accensione dei fuochi di artificio è necessaria la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza,
le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco (art. 1 - comma 4 Testo unico). In tale veste il Sindaco opera - in virtù della funzione esercitata, e diretta al mantenimento dell’ordine pubblico, oltre che alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini non quale capo dell’amministrazione comunale, bensì quale ufficiale di governo. Ma tale profilo - si legge nella decisione delle Sezioni Unite - non esclude l’applicazione della regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del “neminem laedere” e, ex art. 2050 c.c., a carico della pubblica amministrazione, responsabile del danno, se questo è riferibile, per l’esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa.
Tale condotta ricorre nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno, cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza.
Nel caso di specie è stato lo stesso sindaco, già condannato nel merito e ricorrente in Cassazione, ad evidenziare come in materia di fuochi pirotecnici sia espressamente prescritta l’adozione di specifiche cautele, poiché le accensioni “non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni e infortuni”.\ Inoltre, in considerazione dell’obiettiva pericolosità insita nell’accensione dei fuochi d’artificio, è innegabile che la scelta dei mezzi e delle modalità devoluta all’attività discrezionale della pubblica amministrazione non è esente dai limiti dettati dagli elementari criteri di diligenza e di prudenza.
Cassazione civile, sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12417