Secondo l’attuale orientamento della Suprema Corte è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. Civ. n. 6907/2012 e n. 1688/2010)
Va ritenuto quindi definitivamente superato il divergente orientamento risultante da Cass. 12820/1999, ripreso da Cass., Sez. II, n. 17135/2011, in forza di cui il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo, ma al contrario come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato.
Cassazione civile , sez. VI, ord. 4 ottobre 2013, n. 22687