Cassazione civile , sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907
Il cosiddetto danno da “fermo tecnico” ovvero il danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è liquidabile dal giudice in via equitativa ovvero anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916; Cass., 27 gennaio 2010, n. 1688, in motivazione).
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Cassazione civile , sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907