La fideiussione prestata a garanzia di un rapporto di locazione per il pagamento dei relativi canoni si estende all’intero periodo di durata del rapporto locatizio, ivi compreso quello conseguente alla eventuale rinnovazione tacita del contratto di locazione.
Non ricorre tuttavia un’ipotesi di fideiussione omnibus. Il rinnovo tacito del contratto locatizio non rappresenta un’obbligazione futura o condizionale, ma nasce dal contratto di locazione originariamente concluso. Quanto all’entità dei canoni la stessa era fin da principio determinata (o quantomeno determinabile) sulla base delle previsioni contrattuali.