Anche il fideiussore ha diritto ad avere copia degli estratti conto relativi al rapporto bancario intestato al soggetto garantito
Anche il fideiussore e non solo il correntista, ha diritto di domandare alla banca gli estratti conto ex art. 119, comma 4, del T.U.B. relativi al rapporto bancario intestato al soggetto garantito. Il riferimento generico della norma al “cliente” è idoneo a comprendere ai fini della richiesta della documentazione di rapporto anche il fideiussore, il quale può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale.
Costituisce principio giurisprudenzale ormai consolidata della Suprema Corte quello secondo cui “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 (T.U.B.), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.” (così Cass., n. 3785 del 2019; ma già Cass. n. 11554 del 2017 e altri precedenti richiamati dalla citata decisione n. 3785 del 2019)”
«Nella citata giurisprudenza, ribadita successivamente al precedente del 2019 da numerose decisioni della Prima Sezione di questa Corte (Cass. nn. 14231 del 2019, 31649 del 2019, 31650 del 2019 e 6975 del 2020), la ricostruzione nei termini indicati della facoltà di chiedere documentazione ex art. 119 T.U.B. è affermata con riferimento alla posizione del “cliente”, senza una espressa contemplazione dell’ipotesi in cui il cliente sia un fideiussore, anche se in due dei precedenti citati la Prima Sezione era investita di censure provenienti sia da clienti correntisti sia da fideiussori.
Il Collegio ritiene ora debba affermarsi espressamente la spettanza del diritto nei termini indicati indicati dalla citata giurisprudenza anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale. Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell’assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell’oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina - come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 c.c. e ss. “rapporti fra il creditore ed il fideiussore”, i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell’art. 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all’esercizio del potere di cui all’art. 119 T.U.B. Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia “cliente” agli effetti di quella norma».