Il figlio nato dopo la morte del genitore a seguito di un sinistro acquisisce il diritto al risarcimento del danno.
Secondo un relativamente recente orientamento giurisprudenziale, il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall’ordinamento sia nazionale che sopranazionale quali: il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano. Diritti rispetto ai quali l’avverarsi della nascita è condizione imprescindibile per l’azionabilità in giudizio.
Ne è pertanto logico corollario che il figlio concepito ma nato successivamente alla morte del genitore a seguito di un sinistro possa vantare, dal momento della nascita, un diritto di credito al risarcimento del danno per tale perdita.
Il fatto che condotta ed evento materiale costituenti l’illecito si verifichino prima della nascita non esclude che possa essere acquisito il diritto al risarcimento a fronte della lesione del diritto al godimento del rapporto parentale, sebbene sia solo successivamente alla nascita che si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione di tale diritto derivano.
La mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio diviene attuale al momento della nascita. È in quel momento si verifica la propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto del figlio (non del feto) al rapporto col genitore, nello stesso momento sorge il suo diritto di credito al risarcimento, del quale diviene titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato.
La mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio diviene attuale al momento della nascita. È in quel momento si verifica la propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto del figlio (non del feto) al rapporto col genitore, nello stesso momento sorge il suo diritto di credito al risarcimento, del quale diviene titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato.