Secondo giurisprudenza consolidata il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica oppure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita ( tra le altre Cass. N. 407 del 2007; n 8954 del 2010).
Accolta, nella fattispecie, la domanda di modifica del contributo da versare ai figli maggiorenni avanzata dal genitore onerato, atteso che entrambi risultavano fuoricorso rispetto agli studi universitari intrapresi.