Corte di Giustizia UE, 18 ottobre 2018, C. 149-17
File sharing e violazione del diritto d’autore: il titolare della connessione internet non è esente da responsabilità se indica un familiare come il soggetto che ha avuto accesso alla connessione.
Il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, non può esonerarsi dalla propria responsabilità indicando semplicemente un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione.
L’art. 8, commi 1 e 2, della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della stessa, da un lato, e l’art. 3, comma 2, della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale (come quella tedesca) in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura di tale utilizzo.
Secondo la Corte, occorre trovare un giusto equilibrio tra diversi diritti fondamentali, vale a dire il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall’altra.
Un tale equilibrio viene meno qualora sia offerta una protezione quasi assoluta ai familiari del titolare di una connessione internet per mezzo della quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file.
Infatti, se il giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità non può esigere, su richiesta dell’attore, le prove relative ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili e, conseguentemente, vengono violati in modo grave il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale che spettano al titolare del diritto d’autore.
Sarebbe tuttavia diverso se, per evitare un’ingerenza ritenuta inammissibile nella vita familiare, i titolari dei diritti potessero disporre di un’altra forma di ricorso effettivo, che in un simile caso consentisse loro, ad esempio, di far riconoscere conseguentemente la responsabilità civile del titolare della connessione internet di cui trattasi.
Corte di Giustizia UE, 18 ottobre 2018, C. 149-17