La costituzione del fondo patrimoniale, come noto, è opponibile ai terzi solo a seguito di annotazione a margine dell’atto di matrimonio, la quale risponde ad una funzione di pubblicità – notizia che non ammette deroghe, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano avuto della formazione del vincolo di indisponibilità.
Nella vicenda in esame, a causa della mancata annotazione da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, nonché del difetto di vigilanza del notaio rogante sull’effettuazione di tale adempimento, l’istituto bancario creditore iscriveva ipoteca giudiziale sui beni facenti parte del fondo patrimoniale in una data successiva alla costituzione dello stesso.
Accertata la responsabilità dei soggetti indicati, così come dell’ente comunale in ragione della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente, il giudice di prime cure condannava quest’ultimi in via equitativa al risarcimento del danno in favore dei coniugi istanti.
Di diverso avviso la Corte territoriale che riteneva insussistente il nesso causale tra la ritardata annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale in parola e i lamentati danni, sul presupposto che i beni confluiti nel fondo avrebbero comunque potuto essere soggetti ad azione revocatoria.
La Suprema Corte censura la motivazione addotta a sostegno della sentenza di rigetto di risarcimento danni, in quanto fondata “su mere ipotesi e congetture (la sollecita richiesta di annotazione del notaio non avrebbe consentito l’annotazione prima dell’iscrizione ipotecaria; l’intento elusivo perseguito dai coniugi B. Br. e l’eventuale esperimento dell’azione pauliana)”, confermando la responsabilità del pubblico dipendente, dell’ente comunale ex art. 2049 c.c. e del notaio rogante.
Cassazione civile, sez. III, 23 settembre 2013