Sinistro con veicolo non identificato: non è indispensabile la denuncia o la querela per essere risarciti dal fondo vittime della strada
«La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa di assicurazioni designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio» e ciò in quanto «l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato».
Il giudice di merito potrà «tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò lo dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda».
La denuncia del danneggiato non è dunque indispensabile così come non lo è la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite. Così opinando verrebbe introdotto “il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 dicembre 2016, n. 27541, Rv. 642837-01);