Il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), e già con riferimento all’art. 1469 bis cod. civ., comma 3, n. 19, ed all’art. 1469 ter cod. civ.
La presunzione di vessatorietà della clausola di relativa deroga è superabile, ad onere del professionista, solamente con la dimostrazione dell’essere (quantomeno solamente) la medesima stata oggetto di specifica trattativa (v. Cass. 24 novembre 2008, n. 27911; Cass. 6 settembre 2007, n. 18743).
Cassazione civile, sez. VI, 10 luglio 2013, n. 17083