L’utilizzo di una fotocopia del contrassegno per disabili da parte del disabile medesimo non deve qualificarsi come abusiva moltiplicazione dell’autorizzazione amministrativa bensì come strumento per poter utilizzare tale permesso nei limiti del provvedimento amministrativo.
Rammenta la S.C. la propria giurisprudenza circa la fotocopiatura a colori del tutto simile all’originale del pass per invalidi, il che può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante, pur tuttavia, nel caso di specie,Cassazione penale, sez. V, 23 settembre 2016, n. 18961 è stato ritenuto come l’originale dell’autorizzazione fosse presso l’abitazione della ricorrente e non potesse essere utilizzato da alcun soggetto diverso dalla titolare, e che la stessa avesse esposto una mera fotocopia sul veicolo noleggiato per un viaggio di lavoro, per il timore che l’originale potesse andare smarrito nel corso degli spostamenti.
Per tale ragione la Corte ha ritenuto che l’azione di fotocopiatura non debba essere qualificata nella situazione predetta come “abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dell’atto la mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva la prevenuta e che ne avevano giustificato il rilascio”.