In tema di furto l’aggravante specifica della destrezza, prevista dall’art. 625, c. 1, n.4 si ravvisa quando la condotta dell’agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre tali da eludere la sorveglianza dell’uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso.
Detta aggravante va esclusa in casi in cui, come nella fattispecie posta all’attenzione della corte, il ladro si limitati ad impossessarsi dell’oggetto altrui in un momento di disattenzione della parte offesa, senza porre in essere alcun accorgimento idoneo a causare l’abbassamento della soglia di vigilanza.
Cassazione penale, sez. IV, 14 luglio 2015, n. 31285