Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.
La Quinta sezione della Cassazione penale conferma l’indirizzo giurisprudenziale più recente, per cui, in senso conforme, possono menzionarsi le sentenze n. 7086/2011 e n. 37242/2010.
Va tuttavia ricordato l’indirizzo, in senso difforme, della quarta sezione della Corte, da ultimo espresso con sentenza n. 38534/2010 secondo cui integra un tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema “self service” e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorché l’avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l’azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso.