In linea generale, non può ritenersi precluso alla Commissione di gara il potere di specificare i criteri di punteggio fissati nella lex specialis, purché tale potere sia esercitato nei noti limiti della congruità, logicità e ragionevolezza.
Tuttavia, in relazione alla verifica delle valutazioni tecnico-discrezionali ed alle esigenze di imparzialità e trasparenza, non vi è dubbio che la Commissione non può introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito; come è altrettanto precluso fissare sottocriteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, una volta che sia avvenuta l’apertura delle buste recanti le offerte stesse (cfr. tra le altre CS VI, 223.2007, n. 1369). In altri termini l’esercizio del potere di integrazione e specificazione dei criteri valutativi trova un limite invalicabile nel momento di apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, tenuto conto che, a partire da tale fase della gara, non può più ritenersi assicurata l’imparzialità e la trasparenza in sede di giudizio.
Nel caso in sentenza, l’Impresa ricorrente, risultata seconda in graduatoria, si doleva del fatto che la Commissione di gara aveva indicato i sottocriteri relativi ai punteggi tecnici in occasione della seduta dedicata all’apertura delle offerte, trovatasi in difficoltà nell’applicazione della preposta griglia valutativa.
Il TAR, accogliendo l’impugnativa con le motivazioni innanzi riassunte, per altro verso, ha respinto una richiesta risarcitoria pure dedotta, involgente il cd. danno da perdita di chance, ritenuto che l’obbligo gravante sull’Amministrazione appaltante di riedire la gara fosse, di per sé, suscettibile di ristorare in forma specifica il pregiudizio subito dalla ricorrente, con consequenziale inaccoglibilità della richiesta risarcitoria per danno da chance.
TAR Campania Napoli, sez. I, 1 luglio 2008, n. 6512