In caso di partecipazione ad una gara di appalto in ATI costituenda, la garanzia a prestarsi alla PA deve essere intestata non solo all’Impresa capogruppo mandataria, ma anche alle mandanti, essendo le stesse egualmente individuate come responsabili delle dichiarazioni rese ed individualmente obbligate rispetto all’impegno assunto in ordine alla partecipazione alla procedura ed all’esecuzione degli obblighi connessi all’appalto. Tale onere risponde alla pratica funzione di tutelare l’Amministrazione dal rischio dell’inutile svolgimento della gara stessa e della non effettiva serietà dell’impegno, evita nel contempo una carenza di garanzie per la Stazioni Appaltanti, con riferimento ai casi in cui l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti, e tiene conto della natura per l’appunto costituenda dell’ATI, con conseguente inoperatività della garanzia nell’ipotesi di eventuale mancata costituzione.
Nel caso di specie, oggetto del ricorso era un provvedimento di esclusione adottato per mancata sottoscrizione, da parte delle mandanti, della dichiarazione di impegno al rilascio di una polizza valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere, a fronte di una disposizione del disciplinare di gara che prevedeva la firma della dichiarazione della compagnia assicuratrice, a pena di esclusione, da parte di “tutti i concorrenti” indipendentemente dalla loro forma giuridica.
TAR Abruzzo L’Aquila, sez. I, 17 maggio 2011, n. 279