Il promissario acquirente di un garage può validamente domandare la risoluzione del contratto preliminare stante l’inutilizzabilità del bene se il garage è “scomodo” ovvero non consente una agevole manovrabilità del veicolo.
In tal senso il criterio della facile manovrabilità, di cui agli art. 3.6.3. e 3.7.2. d.m. 1º febbraio 1986 del Ministero dell’interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità.
Pur tuttavia le difficoltà di transito e di manovra per accedere al box, oggetto del preliminare di vendita, non legittimano il recesso se il promissario acquirente ha preventivamente avuto modo di visionare il garage percorrendolo a bordo di un’auto dalle dimensioni consistenti.
Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 2011, n. 13979