È pacifico nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui le disposizioni del bando prevalgono su quelle del capitolato, chiamate ad integrare e non a modificare le prime (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 11.7.2013, n. 3735). In caso di contrasto interpretativo si applicano quindi le disposizioni de bando.
Peraltro tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, contenute nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato o nei chiarimenti comunicati con le medesime modalità degli atti di gara, concorrono a formarne la disciplina speciale, sicché, in caso di equivocità delle e tra le stesse, in ossequio ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede, deve essere tutelato l’affidamento degli interessati in buona fede mediante una interpretazione di esse disposizioni che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme all’intento dell’Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi (Consiglio Stato, sez. V, 01 aprile 2011, n. 2021), nel rispetto della “par condicio” di tutti i concorrenti.
Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186