Nel rito del lavoro, il giudice può condurre l’interrogatorio libero nel modo che ritiene più opportuno senza che sia tenuto a fornire alcuna motivazione al riguardo.
La facoltà conferita al giudice di interrogare liberamente le parti – così come prevista dall’art. 420, 1 comma c.p.c. – pur non essendo diretta a provocarne la confessione, se deve avere una qualche utilità, deve essere tale da consentire ampia discrezionalità.
La parte non può pretendere che l’interrogatorio sia condotto con le modalità da essa stessa suggerite o richieste (ad esempio, nel caso di specie, quale mera conferma di quanto riportato negli scritti difensivi).
Il giudice non è tenuto a motivare espressamente sulle modalità di svolgimento delle prove, e a maggior ragione, degli interrogatori liberi che, in quanto tali, non sono soggetti a vincoli.
Cassazione civile, sez. lavoro, 2 luglio 2009, n. 15502