Il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li riguardano, obbligo che può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti.
A norma dell’art. 15, secondo comma, ultima parte della legge n. 184 del 1983 ai fini della dichiarazione di adottabilità “Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.”.
La previsione dell’ascolto del minore è stata introdotta anche nel Codice civile dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 che ha introdotto l’art. 315-bis che al terzo comma dispone “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
Secondo il principio anche di recente affermato dalla Suprema Corte, il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino, essendosi inoltre precisato che, qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti (Cass. 15 maggio 2013, n. 11687).
Invero, l’audizione è adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che riguardino i minori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238)»