Non sono estensibili ai giudici di pace le indennità previste per i giudici togati
Non sono estensibili ai giudici di pace le indennità previste per i giudici togati e le relative indennità vanno contenute nei limiti previsti dalla legge 374/1991, istitutiva della figura del giudice di pace ed, attualmente, dal D.Lgs. 116/2017 recante riforma organica della magistratura onoraria.
A tale riguardo al Corte ha rammentato che “la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi”.
Neppure “possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all’ordine giudiziario e l’attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera” (Cass. 2 gennaio 2002, n. 16; Cass. 7 novembre 2001, n. 13784), né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569);
Nella sentenza viene ribadito come, già in precedenti decisioni, sia stata altresì ritenuta “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest’ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l’impiego pubblico, come l’accesso alla carica mediante concorso, l’inserimento nell’apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto” (Cass. 9 settembre 2016, n. 17862).