In base alla disciplina introdotta dal DPR 29 ottobre 2001 n. 461, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio riveste natura, oltre che obbligatoria, anche vincolante e gli accertamenti ad esso sottesi rientrano nella discrezionalità tecnica di tale Organo che perviene alle relative conclusioni, assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Pertanto, il sindacato di merito sui detti giudizi è precluso al Giudice Amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente ove siano riscontrabili evidenti e ma-croscopici vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati.
Nel caso in questione, il TAR ha ritenuto che le patologie del ricorrente fossero state esaminate nell’ambito di una valutazione scevra da vizi logici e da travisamento dei fatti e, pertanto, ha respinto il Ricorso che si rivolgeva, fra l’altro, all’esito del giudizio tecnico del Comitato di verifica.
TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010, n. 411