Corte Costituzionale, 1 ottobre 2019, n. 217
Gratuito patrocinio: il compenso di consulenti tecnici, custodi e notai va pagato dallo Stato – “anticipato dall’erario” – e non prenotato a debito.
Gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte in causa, devono essere direttamente anticipati dall’Erario e non prenotati a debito.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario.
Secondo il citato articolo “per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario” e, fra quelle prenotate a debito, figurano gli onorari di consulenti tecnici, notai e custodi.
Nello specifico il terzo comma dell’art. 113 prevede(va) che ”Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro”.
La Corte ha però riconosciuto che la “prenotazione a debito” impedisce il pagamento degli onorari e delle indennità prima dell’effettivo recupero del credito, il che, spesso, non può materialmente avvenire, con la conseguente esclusione del pagamento della prestazione professionale.
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Corte Costituzionale, 1 ottobre 2019, n. 217