Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito percepito dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa dal reato per il quale si procede ed il richiedente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è imputato.
Come previsto dall’art. 76, 4 comma del D.Lgs. 115/2002 al fine dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.