La transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, se è vero - come è vero - che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134, comma 2, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate - e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore (D.P.R. n. 115 del 2002 art. 131, comma 4, lett. a)) - quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze.
Non sembra dunque configurabile un onere del difensore “di attivarsi allo scopo di inserire nell'accordo (transattivo) anche la liquidazione del proprio onorario”.
Cassazione civile sez. VI, 4 giugno 2021, n. 1571