Il mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app VerificaC19 è sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.
Nella fattispecie il TAR ha sospeso l’esclusione di alcuni studenti dalla partecipazione al test di ammissione al al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum. A detti studenti non era stato riconosciuto il Green Pass mediante l’apposita app di verifica ma gli stessi avevano comunque dimostrato l’avvenuta vaccinazione esibendo il relativo certificato cartaceo.
Secondo il TAR il disposto di cui all’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 secondo cui “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione” va necessariamente letto in armonia con il principio di trasparenza dell’attività amministrativa e di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a..
Inoltre il TAR, decidendo sulla domanda cautelare, ha osservato come la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino. Diversamente opinando l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile.
TAR Bologna, sez. I, 26 novembre 2021, n. 551