Green pass e privacy: il sistema di verifica della certificazione verde non lede il diritto alla riservatezza dei dati sanitari
Secondo il Consiglio di Stato i soggetti contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che il sistema di verifica del possesso della certificazione verde cd. Green Pass non rendere conoscibile ai terzi il presupposto della certificazione mesesima, che può conseguire a vaccinazione o ad attestazione della negatività al virus.
Inoltre, Osserva il C.d.S.:
- le contestate prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 trovano copertura di fonte primaria nel D.L. n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021;
- le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali mantengono la loro efficacia nei confronti delle misure applicative di copertura dell’autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle iniziative occorrenti;
- il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli (v. Regolamento UE 2021/953 Certificato COVID digitale dell’UE).