«In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo la disposizione dell’art. 889 c.c., comma 2, secondo cui per i tubi d’acqua pura o lurida e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2558 del 02/02/2009, Rv.606601; Cass. Sez.6-2, Ordinanza n. 20046 del 30/07/2018, Rv.650075)».
In ragione della ritenuta presunzione assoluta di dannosità, la Corte ha sancito la completa equiparazione dei canali di gronda e dei pluviali discendenti dal tetto dello stabile alle colonne di scarico. Ne consegue che anche i canali di gronda ed i pluviali devono essere posti alla distanza minima di un metro dal fondo confinante.
Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2019, n. 14273