L’art. 23 del codice di procedura civile introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini o tra condomini e condominio, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2006, n. 20076).
Il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile non rientrando tra le ipotesi di inderogabilità della competenza per territorio di cui all’art. 28 c.p.c.
Il foro ex art. 23 c.p.c., è derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto quale, ad esempio e come nella fattispecie, la presenza di una clausola inserita nel regolamento condominiale che stabilisca la competenza territoriale di un giudice diverso rispetto a quello del luogo nel quale si trova l’immobile.
Art. 23 c.p.c. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Cassazione civile, sez. VI, 25 agosto 2015, n. 7130