In caso di illecito trattamento dei dati personali – nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi – il danno non patrimoniale non può mai essere considerato sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana.
L’onere probatorio dell’attore è tuttavia agevolato, come descritto all’art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.
Raggiunta la prova della lesione, considerando che trattasi di beni immateriali il cui pregiudizio difficilmente si presta ad essere effettivamente valutato e quantificato, il danneggiato potrà ritenersi esonerato dalla dimostrazione del quantum dello stesso, a tal fine sopperendo la valutazione equitativa del giudicante ex art. 1226 c.c..