É legittimo l’ordine della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di rimozione degli impianti pubblicitari all’interno del centro storico anche se definiti di “arredo urbano”.
La collocazione degli impianti pubblicitari nel concetto di arredo urbano non vale ad escludere che gli stessi rientrino comunque nel novero dei “cartelli o altri mezzi di pubblicità”, e possano considerarsi opere rilevanti ai fini dell’obbligatorietà della valutazione statale di compatibilità con i vincoli culturali e paesaggistici, considerate le dimensioni caratteristiche, e la destinazione ad un uso durevole (novennale) e non meramente transitorio. La valorizzata finalità pubblica di miglioramento estetico e funzionale rispetto alla situazione preesistente, caratterizzata da impianti di tipo tradizionale, sovente abusivi, non esclude la possibilità di pregiudizio per i valori tutelati e l’esigenza della valutazione di compatibilità degli organi preposti.
Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4010