Cassazione penale, sez. III, 10 giugno 2014, n. 24344
Il reato di impossessamento illecito di beni culturali ex art. 176 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l’accertamento del cosiddetto interesse culturale né che i medesimi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche del bene.
Articolo 176 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei ami e della,multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.
Cassazione penale, sez. III, 10 giugno 2014, n. 24344