L’imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio.
Nella fattispecie è stata confermata la condanna al risarcimento da parte del gestore di un maneggio per i danni occorsi alla vittima caduta da cavallo.
Cassazione civile, sez. III, 9 aprile 2015 n. 7093