L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile in Cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado.
Risolvendo un contrasto interpretativo insorto sulla possibilità, o meno, di ricorrere autonomamente ed immediatamente per cassazione avverso il diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova, le Sezioni Unite hanno affermato che L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.