Il medico è legittimato ad impugnare i provvedimenti adottati dalla ASL recanti il rigetto dell’istanza dell’assistito volta all’autorizzazione della scelta, motivata in ragione dello storico rapporto di fiducia, del medico di medicina generale operante nel medesimo ambito territoriale.
Sebbene il diritto di scelta del medico appartenga al cittadino ogni sua limitazione si riverbera anche sulla possibilità, in astratto, che il medico medesimo possa acquisire le preferenze nel più ampio ambito possibile con conseguente lesione immediata anche della relativa posizione soggettiva, avente la consistenza di un interesse legittimo. (cfr. Cons. Stato, Sezione V n. 712/1990).
Nella sentenza epigrafata il Consiglio di Stato rammenta altresì come la finalità preminente perseguita dalla normativa regolante la libera scelta del medico di base da parte dell’assistito nell’ambito di una determinata organizzazione territoriale delle AA.SS.LL. sia quella della tutela della salute che, in quanto costituzionalmente protetta, non può essere soggetta a limitazioni non specificatamente previste da legge e di certo in ogni caso non volte a pregiudicarla.
In siffatto contesto «la scelta del medico di base è regolata dal principio della fiducia personale e, quindi, della libertà ed autonomia dell’assistito, attesi anche gli oggettivi, intuibili e non indifferenti risvolti di natura psicologica che fanno privilegiare la reciproca conoscenza e la trasparenza dei rapporti interpersonali. Libertà che non può essere illimitata ed indiscriminata, ma è sottoposta a specifiche disposizioni normative che regolano l’organizzazione e la erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché delle risorse finanziarie connesse alle entrate ed alle uscite del Servizio Sanitario Nazionale che coinvolgono, con diversi ruoli, l’utente e l’organismo sanitario, nella specie l’ASL e il suo bilancio e i finanziamenti a valere sui fondi nazionali e regionali».