La sentenza di divorzio che recepisce l’accordo dei coniugi non può essere impugnata dagli stessi ma solo dal pm nell’interesse dei figli minori
La sentenza resa a seguito di conclusioni comuni nell’ambito di un procedimento di divorzio originariamente contenzioso è assimilabile a quella intervenuta in un giudizio di divorzio congiunto.
Tale sentenza non è impugnabile dai coniugi qualora il giudice abbia integralmente recepito le conclusioni precisate congiuntamente dagli stessi. La sentenza è invece impugnabile dai coniugi nel caso in cui le conclusioni siano state, in tutto o in parte, disattese.
Quanto al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 5, quinto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, può in ogni caso impugnare la sentenza limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli.
Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066