In tema di attività d’investigazione difensiva «la richiesta, effettuata [dal difensore] ai sensi dell’art. 391 bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il Gip proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita».
Cassazione penale, sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1399