Nell’ipotesi di scontro tra veicoli, l’attraversamento dell’incrocio con luce semaforica rossa esenta l’altro conducente, che impegna l’incrocio con luce semaforica verde, dal dover fornire la prova di superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, C.C.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello di Milano secondo cui la violazione delle norme del Codice della strada da parte del conducente – che nulla aveva fatto per evitare la collisione tra i veicoli – ne determina la responsabilità unica ed esclusiva nella causazione del sinistro, rendendo esente da responsabilità l’altro automobilista.
L’aver accertato, anche indirettamente, la colpa esclusiva di uno dei conducenti e la regolare condotta di guida dell’altro, determina la liberazione di quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità ex art. 2054, co. 2, C.C., nonché dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, poiché «quest’onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile».