Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11592
Il danneggiato in un incidente stradale può chiedere il risarcimento dei danni alla persona che si sono manifestati successivamente alla transazione
Il soggetto danneggiato a seguito di un incidente stradale, il quale abbia transatto la lite con l’assicuratore del responsabile può sempre chiedere il risarcimento dei soli danni alla persona manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand’anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (Cass. 5 agosto 1997 n.7215; cfr., per la esclusione dalla transazione dei soli danni non ancora manifestatisi né prevedibili, Cass. 26 aprile 1996 n.3888).
Come argomentato nella richiamata sentenza n.7215/1997, infatti, i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili sono estranei alla transazione (o al giudicato) e possono essere richiesti successivamente al loro manifestarsi, quand’anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (cfr. anche, a conferma di un orientamento non più modificato, Cass., nn. 3903 del 1977 e 5576 del 1984).
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Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11592