Corte Costituzionale, 17 ottobre 2011, n. 277
L’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco (di comuni superiori a 20mila bitanti) è ora biunivoca.
Ed infatti se a norma degli artt. 7, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 361 del 1957 (testo unico per l’elezione della Camera dei deputati) e 5 del D.Lgs. n. 533 del 1993 (testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica) non possono essere eletti al Parlamento i sindaci di Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ora, solamente a seguito della pronuncia della Consulta è vero anche il contrario ovvero che i Parlamentari in carica non possono ricoprire la carica di Sindaco durante il mandato.
La censura si è abbattuta sugli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari in quanto nulla è previsto dalla norma in termini di incompatibilità, per il caso in cui la causa di ineleggibilità di che trattasi sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare.
I giudici costituzionali ritengono diversamente che il sistema vada ricondotto ad una “razionalità intrinseca” altrimenti lesa, nel cui contesto va evidenziato “il naturale carattere bilaterale dell’ineleggibilità”, il quale inevitabilmente “finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione” (sentenza n. 276/1997).
In conclusione, con pronuncia additiva, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno formalmente dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti”.
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Corte Costituzionale, 17 ottobre 2011, n. 277